Polizza Decennale Postuma

Polizza che il costruttore di un immobile di lunga durata è tenuto a stipulare per tutelare l’acquirente dell’immobile da eventuali danni all’opera o a terzi che dovessero sorgere nei 10 anni seguenti dalla data di ultimazione dei lavori (in virtù della responsabilità decennale gravante sull’appaltatore ai sensi dell’art 1669 cc).

Obiettivo: tutelare l’acquirente dell’immobile da danni all’opera derivanti da rovina o difetti di costruzione e da danni a terzi. Tuttavia non tutti i danni sono coperti dalla polizza decennale postuma, es. danni dovuti ad agenti atmosferici e naturali, a mancanza di manutenzione, vizi noti prima della polizza ecc.

La polizza decennale postuma è sempre obbligatoria.

La polizza CAR e la polizza Decennale postuma sono due polizze distinte e coprono danni diversi: la CAR copre i danni che possono verificarsi durante i lavori, mentre la Decennale postuma i danni seguenti la fine dei lavori.

E’ bene richiederle entrambe (è obbligatorio nel caso di appalto pubblico), dato che la maggior parte delle compagnie non sottoscrivono la Decennale postuma senza aver assicurato i relativi lavori di costruzione con la polizza CAR.

E’ consigliabile costituire la polizza all’atto del trasferimento di proprietà dell’immobile e, ai fini della validità del contratto di assicurazione, è necessario che:

  • l’acquirente dell’immobile sia una persona fisica, un privato, e non una società, un ente o una persona giuridica

  • il contraente sia un’impresa edile, una società, un ente e non un privato o una persona fisica

  • non sia ancora iniziata la costruzione dell’edificio. 

 

Documenti necessari per richiedere una polizza Decennale postuma sono:

  • un questionario compilato e firmato correttamente

  • il contratto di appalto

  • la relazione geologica

  • la planimetria generale

  • il collaudo statico e il certificato di abitabilità

 

Il costo della polizza si basa su un tasso in genere pari allo 0,40% della somma assicurata complessiva.

La polizza ha durata dal rilascio del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data indicata nel contratto, comunque non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Nell’ambito degli appalti pubblici la polizza è emessa adottando lo schema-tipo prefissato dal d.m. 31/2018, sostitutivo del d.m. 123/2004.